il Patto Territoriale come strumento di programmazione negoziata (Delibera CIPE n.29 del 21.03.1997)

introduzione

Finalità e oggetto

Il patto territoriale, che è espressione del partenariato sociale, è l'accordo tra i soggetti rientranti tra quelli di cui al successivo punto per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell’industria, agroindustria, servizi, turismo ed in quello dell'apparato infrastrutturale, tra loro integrati. Il patto territoriale deve essere  caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale compatibili con uno sviluppo ecosostenibile.

Aree territoriali

I patti territoriali possono essere attivati in tutto il territorio nazionale, fermo restando che le specifiche risorse destinate dal CIPE sono riservate a quelli attivabili nelle aree depresse, intendendo per tali quelle ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, para­grafo 3, lettera c), del Trattato di Roma.

Soggetti promotori

Il patto territoriale può essere promosso da:

  1. enti locali;
  2. altri soggetti pubblici operanti a livello locale;
  3. rappresentanze locali delle categorie imprendi­toriali e dei lavoratori interessate;
  4. soggetti privati.

Dell’iniziativa è data comunicazione alla Regione interessata.

Soggetti sottoscrittori

Il patto territoriale è sottoscritto dai soggetti pro­motori, dagli enti locali, da altri soggetti pubblici locali coinvolti nell'attuazione del patto e da uno o più soggetti rientranti in ciascuna delle categorie seguenti:

  1. rappresentanze locali delle categorie imprendi­toriali e dei lavoratori interessate;
  2. soggetti privati.

Il patto può essere, inoltre, sottoscritto:

  1. dalla Regione o dalla Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli interventi;
  2. da banche e da finanziarie regionali;
  3. da consorzi di garanzia collettiva fidi;
  4. dai consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio oggetto del patto.

La sottoscrizione del patto vincola i soggetti sotto­scrittori al rispetto degli specifici impegni e degli obblighi assunti per la realizzazione degli inter­venti di rispettiva competenza. La Regione, pertanto, inserisce il patto tra le azioni e le iniziative attuative dei programmi regionali, compresi quelli di rilevanza comunita­ria. Le banche e le finanziarie regionali nei limiti dei loro statuti, assumono l'impegno a sostenere finanziariamente gli inter­venti produttivi per la parte di investimenti non coperta da risorse proprie o da finanziamenti pub­blici. I consorzi di garanzia collettiva fidi assu­mono l'impegno a garantire i crediti concessi dalle banche.

Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici sottoscrit­tori si impegnano, in particolare, a dare piena at­tuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e succes­sive modificazioni e integrazioni e a tutte le altre norme di semplificazione ed accelerazione proce­dimentale.

Soggetto responsabile

Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del patto, i soggetti sottoscrittori provvedono ad individuare, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero a costituire, a tal fine, società miste nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, o a partecipare alle stesse.

Per il perseguimento delle finalità del patto il sog­getto responsabile provvede tra l'altro a:

  • rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
  • attivare risorse finanziarie per consentire l'anti­cipazione e/o il cofinanziamento di eventuali con­tributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni glo­bali;
  • attivare le risorse tecniche ed organizzative ne­cessarie alla realizzazione del patto;
  • assicurare il monitoraggio e la verifica dei risul­tati;
  • verificare il rispetto degli impegni e degli obbli­ghi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le inizia­tive ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;
  • verificare e garantire la coerenza di nuove ini­ziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è fi­nalizzato il patto;
  • promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;
  • assumere ogni altra iniziativa utile alla realizza­zione del patto.

Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla Regione o Provincia autonoma o, se costituito, al Comitato dell’intesa, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella re­lazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichia­rata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalle specifiche somme destina­te dal CIPE ai patti territoriali.

Contenuto

Il patto territoriale deve indicare:

  1. lo specifico e primario obiettivo di sviluppo lo­cale, cui è finalizzato ed il suo raccordo con le linee generali della programmazione regionale;
  2. il soggetto responsabile;
  3. gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione del patto;
  4. le attività e gli interventi da realizzare, con l'in­dicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;
  5. il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e attività da realiz­zare, con indicazione del tipo e dell'entità degli eventuali contributi e finanziamenti pubblici ri­chiesti a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali, nonché su altre risorse statali, regionali, locali e comunitarie.

Il patto deve contenere un accordo tra i soggetti pubblici coinvolti nell’attuazione del patto definito secondo le modalità di cui al successivo 2.8.

Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza, ai patti potranno accompagnarsi, senza oneri a carico della finanza di patto, specifici protocolli di intesa stipulati con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Protocolli aggiuntivi

Il patto territoriale può dare luogo a successivi pro­tocolli aggiuntivi in relazione a ulte­riori iniziative di investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti sopra menzionati.1.

Accordo fra i soggetti pubblici

Per l’attuazione del patto i soggetti pubblici definiscono un accordo che individua, in linea con quanto previsto dalla lettera c del comma 203 dell’articolo 2 della legge 662/96:

  1. gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;
  2. gli atti da adottare - limitatamente alle aree di cui alla lett. f) del comma 203 del predetto art. 2 - in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, per la finalità della massima accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in particolare di quelli di spesa, e di evitare, tra l’altro passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata dal patto territoriale;
  3. i casi in cui, nelle aree di cui al precedente punto b), determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni territorialmente interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie;
  4. i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti;
  5. i rappresentanti dei predetti soggetti pubblici delegati ad esprimere, con carattere di definitività, la volontà degli stessi per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti.
Finanziamenti
  1. Il patto territoriale non può prevedere, a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE, l'utilizzo di somme superiori a 100 miliardi di lire.
  2. Al finanziamento del medesimo patto, nei limiti per ciascun intervento, previsti dalla normativa del settore, possono inoltre concorrere, in aggiunta a risorse di privati, anche ulteriori risorse comunita­rie, statali, regionali e locali, per le quali sia accertata la disponibilità da parte delle amministrazioni competenti.
  3. Gli investimenti in infrastrutture devono essere strettamente funzionali alle finalità ed agli obiet­tivi del patto territoriale, ed il relativo onere com­plessivo a carico delle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali non deve superare il 30% delle risorse di cui al punto a).
  4. La quota dei mezzi propri nelle iniziative impren­ditoriali non può essere inferiore al 30% del relativo investimento.
Procedure

Le procedure per l'attivazione, la sottoscrizione e le erogazioni si articolano nelle seguenti fasi:

Attivazione

Requisiti per l'attivazione sono:

  1. esistenza della concertazione fra le parti sociali. Tale concertazione può essere promossa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale dell'economia e del la­voro che verifica, inoltre, la coerenza della propo­sta con le finalità di sviluppo locale persegui­te. Tale concertazione è certificata attraverso uno specifico protocollo d’intesa;
  2. disponibilità di progetti di investimento per ini­ziative imprenditoriali nei diversi set­tori e com­plessiva integrazione di tutte le iniziative conte­nute nel patto, tale da rende­re coerenti gli inter­venti con gli obiettivi individuati, anche con riferimento ai programmi di cooperazione regionale nord-sud. In caso di uti­lizzo delle specifiche somme assegnate dal CIPE ai patti territoriali, i progetti devono essere positi­vamente istruiti sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commer­cio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, da uno dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, selezionati mediante gara. Lo stesso soggetto, prescelto dai promotori, provvede, altresì, a valutare la coerenza complessiva di tutte le iniziative comprese nel patto.

I soggetti indicati possono chiedere agli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica assistenza nell’approntamento di elementi utili a documentare i requisiti richiesti. Il Ministero del bilancio, anche attraverso apposite convenzioni con società di servizi, fornisce a tal fine ogni utile supporto garantendo la concretezza e l’operatività nella fase preparatoria della sottoscrizione del patto. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, espletata la concertazione di cui alla lettera a), accerta la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) e acquisisce il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, della Regione interessata qualora questa non sia compresa tra i soggetti sottoscrittori del patto. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica verifica la validità complessiva del patto e accerta la disponibilità delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE. Il medesimo Ministero approva, con decreto da emanarsi entro 45 giorni, il patto da stipulare.

Sottoscrizione

Il patto territoriale è stipulato entro 60 giorni dall’emanazione del decreto di cui al punto precedente.

Erogazioni

Il soggetto responsabile trasmette alla Cassa depo­siti e prestiti, a seguito della sottoscrizione del patto territoriale e degli eventuali protocolli ag­giuntivi, l’elenco degli interventi previsti, con l'indicazione delle ri­sorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali, congiuntamente alla documenta­zione finale relativa alle rispettive istruttorie.

Sono a carico delle medesime somme gli oneri relativi alle convenzioni stipulate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La Cassa depositi e prestiti entro 30 giorni dalla ri­cezione dispone in favore dei soggetti titolari dei progetti d'investimento l'erogazione degli importi dovuti, ai sensi del comma 207 dell’articolo 2 della legge 662/96, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente deli­bera. Con il medesimo decreto sono altresì disci­plinati i rapporti finanziari con la Cassa depositi e prestiti.

il patto

PATTO TERRITORIALE “BASILICATA NORD OCCIDENTALE”

 Il Patto Territoriale "Basilicata Nord-Occidentale", promosso già dall'anno 1997 dalle Comunità Montane "Marmo Platano", "Melandro" e "Vulture e dalla C.C.I.A.A. di Potenza, dopo una lunga e difficile fase di concertazione, di coinvolgimento di altri Enti e/o Istituzioni ed Organizzazioni  e dopo intense azioni di sensibilizzazione rivolte ai soggetti privati e finalizzate alla presentazioni di validi progetti di investimento da sottoporre all' istruttoria bancaria per il relativo parere di fattibilità, è stato candidato al Bando Ministeriale entro il termine previsto del 09/10/1999.

Il Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica, con decreto dirigenziale n. 2441 del 12.03.2001, ha approvato il Patto "Basilicata  Nord-Occidentale" con  un onere complessivo a carico dello Stato di  € 24.875.230,00 di cui € 14.123.540,93 per contributi alle iniziative private ed € 10.751.689,07 per la realizzazione di opere infrastrutturali.

Le linee di intervento del Patto Territoriale “Basilicata Nord-Occidentale”, così come approvate dal Ministero erano articolate come segue:

  • Rafforzamento del tessuto produttivo preesistente rappresentata dalle P.M.I., con particolare riferimento a quelle locali e dall’artigianato. In tale ambito hanno assunto rilevanza gli interventi integrati di riqualificazione della rete di aree P.I.P. in risposta ad una domanda di localizzazione di iniziative produttive;
  •  Agroalimentare con particolare riferimento alla:
    • Valorizzazione della filiera produttiva legata al latte compreso lo smaltimento e il recupero degli scarti di lavorazione (“Cittadella del latte”);
    • Valorizzazione della filiera produttiva legata alla carne con particolare riferimento   ai salumi e alla carne ovina;
    • Valorizzazione della filiera produttiva legata al vino “Aglianico”;
  • Turismo con particolare riferimento alla:
    • Realizzazione di una rete di offerta turistica integrata al servizio della domanda crescente generata dalle aree urbane contigue della fascia costiera tirrenica ed adriatica.

Con provvedimento n. 2383 del 25/06/2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il riutilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito di rinuncia, revoca e/o rideterminazione delle agevolazioni concesse, nell’ambito del Patto Territoriale “Basilicata Nord Occidentale, per l’importo di € 3.046.025,61 per la realizzazione dei nuovi interventi infrastrutturali.

il soggetto responsabile

SOGGETTO RESPONSABILE “SVILUPPO BASILICATA NORD OCCDIDENTALE”

Il Soggetto Responsabile nella fase di preparazione, concertazione e candidatura, fu la Comunità Montana del Marmo-Platano e, solo successivamente, tale funzione fu assunta dalla “Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale S.p.A”.

La Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale S.p.A. è stata costituita il 26 settembre 2001, nelle forme e per gli scopi di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e secondo i requisiti e le caratteristiche generali previste per gli organismi intermediari di gestione delle sovvenzioni globali, di cui alla regolamentazione comunitaria.

Nel 2008 la Società ha effettato la trasformazione da S.p.A. in  S.r.l..

Nel 2021 la Società ha effettato la trasformazione da S.r.l. in Società Consortile Mista a r.l..

La Società ha per oggetto il coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale "Basilicata Nord-Occidentale", nelle modalità previste dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore e secondo gli indirizzi e le scelte contenute nel documento di sintesi sottoscritto presso il CNEL il 12 marzo 1997 e comunque con il concorso dei soggetti sottoscrittori del Patto, che a tal proposito si costituiscono in apposita Associazione.

L'attivazione e la gestione degli altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa nazionale e regionale e l'attivazione e la gestione degli strumenti di programmazione e gestione, previsti dalla normativa europea, ivi comprese le sovvenzioni globali di iniziative di sviluppo riguardanti il territorio del Patto, nonché la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali.

 Costituita da Enti Pubblici e Privati, la Società, svolge il ruolo di Soggetto Responsabile dell’attuazione del Patto Territoriale “Basilicata Nord Occidentale”, in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 320 del 31 luglio 2000 del Ministero delle Attività Produttive ed in conformità al relativo Disciplinare del 10/10/2000 concernente i compiti gestionali e le responsabilità del “Soggetto Responsabile” del Patto Territoriale.